(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - Parte prima - n. 19 del 16 agosto 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalita') 1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, regolarmente costituite ed operanti nel Molise, nell'ambito delle loro finalita' sociali e statutarie. 2. Alle associazioni di cui al comma 1 ed a quelle che tutelano gli interessi delle vittime civili di guerra, degli invalidi civili di guerra e del personale civile e militare vittima del dovere la Regione concede contributi finalizzati ad agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali e sociali ed in particolare: a) l'effettuazione di raduni con preminenza di quelli regionali, provinciali e locali rispetto a quelli nazionali; b) l'organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e di polizia, nonche' quelle riguardanti gli specifici argomenti di storia patria; c) la diffusione della cultura della legalita' e della sicurezza; d) il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine; e) la tutela dei-bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti; f) la cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilita'.