(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise 
              - Parte prima - n. 19 del 16 agosto 2012) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                             (Finalita') 
 
    1.  La  Regione  riconosce  la  funzione  sociale,  culturale  ed
educativa delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle  forze
dell'ordine,  regolarmente  costituite  ed   operanti   nel   Molise,
nell'ambito delle loro finalita' sociali e statutarie. 
    2. Alle associazioni di cui al comma 1 ed a quelle  che  tutelano
gli interessi delle vittime civili di guerra, degli  invalidi  civili
di guerra e del personale civile e militare  vittima  del  dovere  la
Regione concede contributi finalizzati ad agevolare il  conseguimento
degli scopi istituzionali e sociali ed in particolare: 
      a)  l'effettuazione  di  raduni  con   preminenza   di   quelli
regionali, provinciali e locali rispetto a quelli nazionali; 
      b) l'organizzazione  di  cerimonie,  manifestazioni,  mostre  e
convegni per celebrare momenti e date  salienti  della  storia  delle
nostre forze armate e di  polizia,  nonche'  quelle  riguardanti  gli
specifici argomenti di storia patria; 
      c)  la  diffusione  della  cultura  della  legalita'  e   della
sicurezza; 
      d)  il  sostegno  morale  delle  forze  armate  e  delle  forze
dell'ordine; 
      e) la tutela dei-bisogni morali e materiali degli  associati  e
dei loro superstiti; 
      f) la  cooperazione  con  le  istituzioni  locali  al  fine  di
realizzare progetti sociali e di pubblica utilita'.